Inail
L'assicurazione INAIL è obbligatoria per i Calciatori professionisti
Ogni calciatore professionista in attività o ex-calciatore ha diritto all'assicurazione obbligatoria dell'INAIL. Conoscere tutti i diritti garantisce, in caso di infortunio, di ottenere una indennità, un indennizzo o una rendita.
Sei un Calciatore Professionista?
SAI DI ESSERE ASSICURATO PER GLI INFORTUNI?
L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali svolge una funzione assicurativa, obbligatoria per legge. L’Assicurazione INAIL per il calciatore professionista è OBBLIGATORIA e comprende anche gli aspetti della prevenzione e del reinserimento lavorativo degli infortunati o «tecnopatici».
SAI DI AVER DIRITTO AL DANNO BIOLOGICO?
Dal 2000, grazie a un Decreto Legislativo, è stata introdotta la tutela del cosiddetto «danno biologico»: una qualsiasi LESIONE DELLA INTEGRITÀ PSICOFISICA del lavoratore, suscettibile di valutazione medico legale. Con lo stesso provvedimento è stato disciplinato il cosiddetto «infortunio in itinere»: l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro e/o viceversa. Con il Decreto Legislativo n.38 del 2000 la copertura assicurativa è stata estesa anche agli sportivi professionisti, facendo riferimento alle disposizioni sul professionismo sportivo della Legge n.91/81 in riferimento al lavoratore subordinato.
L’ASSICURAZIONE INAIL È OBBLIGATORIA!
L’assicurazione INAIL è OBBLIGATORIA per il calciatore professionista: la stipula per te la società per la quale sei tesserato, in quanto lavoratore subordinato ai sensi della L. 91/81. L’INAIL assume l'onere economico della tutela, per tutti gli eventi professionali, infortuni o malattie professionali a carico del soggetto assicurato, lavoratore subordinato, addetto alle attività normativamente protette, che comportino come conseguenza una INABILITÀ TEMPORANEA assoluta e/o CONSEGUENZE PERMANENTI di carattere psicofisico. La tutela ha efficacia anche se il datore non ha pagato o comunicato adeguatamente: nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato all’assicurazione ma non abbia versato il premio o attivato il rapporto assicurativo si ha comunque accesso alla tutela in base al principio dell’automaticità delle prestazioni.
Il premio annuo a carico della società si calcola sulla retribuzione effettiva nei limiti del minimale e massimale di rendita su cui si applica il relativo tasso di tariffa del 79/1000.
Affinché si configuri un infortunio sul lavoro devono coesistere tre elementi
L'assicurazione copre la PARTITA ma anche le sedute di ALLENAMENTO ed ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare, ivi compreso il TRAGITTO CASA-LAVORO-CASA.
COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO?
IL CALCIATORE DEVE DARE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA SOCIETÀ. Lo sportivo professionista, come tutti i lavoratori dipendenti assicurati, deve comunicare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche lieve.
COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ?
- Denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile entro tre giorni;
- Presentare la denuncia, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico.
- (dal 12 ottobre 2017, a soli fini statistici) Comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i datirelativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro dialmeno un giorno, escluso quello dell'evento.
COSA MI SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO?
COSA MI SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO?
Diritto all’esenzione del ticket per ricevere cure mediche e chirurgiche a carico del SSN, compresi accertamenti clinici. Rimborso di determinati farmaci necessari alla guarigione.
COSA MI SUCCEDE DOPO L’INFORTUNIO?
AGGRAVAMENTO
In caso di inabilità temporanea [postumi inferiori al 6%] o di danno biologico [tra il 6% e il 15%] o di rendita ottenuta [+15%] può essere riconosciuto un aggravamento nelle condizioni mediche. L’aggravamento viene misurato in punti percentuali che si sommano ai punti già ottenuti. Con i punti eventualmente riconosciuto per aggravamento si può raggiungere la soglia del danno biologico o quella della rendita per inabilità permanente.
Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse
assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa.
La rendita può essere oggetto di revisione del grado da parte dell’INAIL o su iniziativa dell’Istituto (revisione attiva) o del lavoratore
(revisione passiva) che, in entrambi in casi, è sottoposto ad accertamenti medico-legali, il cui esito può essere di conferma, aumento o
diminuzione del grado precedentemente riconosciuto