Inail

L'assicurazione INAIL è obbligatoria per i Calciatori professionisti


Ogni calciatore professionista in attività o ex-calciatore ha diritto all'assicurazione obbligatoria dell'INAIL. Conoscere tutti i diritti garantisce, in caso di infortunio, di ottenere una indennità, un indennizzo o una rendita.

Sei un Calciatore Professionista?

 

L’ASSICURAZIONE INAIL È OBBLIGATORIA!


L’assicurazione INAIL è OBBLIGATORIA per il calciatore professionista: la stipula per te la società per la quale sei tesserato, in quanto lavoratore subordinato ai sensi della L. 91/81. L’INAIL assume l'onere economico della tutela, per tutti gli eventi professionali, infortuni o malattie professionali a carico del soggetto assicurato, lavoratore subordinato, addetto alle attività normativamente protette, che comportino come conseguenza una INABILITÀ TEMPORANEA assoluta e/o CONSEGUENZE PERMANENTI di carattere psicofisico. La tutela ha efficacia anche se il datore non ha pagato o comunicato adeguatamente: nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato all’assicurazione ma non abbia versato il premio o attivato il rapporto assicurativo si ha comunque accesso alla tutela in base al principio dell’automaticità delle prestazioni.

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Il premio annuo a carico della società si calcola sulla retribuzione effettiva nei limiti del minimale e massimale di rendita su cui si applica il relativo tasso di tariffa del 79/1000.

Affinché si configuri un infortunio sul lavoro devono coesistere tre elementi

1Causa violenta
Si definisce «violenta» una causa che agisce con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dello stesso. Tipica causa violenta nel lavoro del calciatore è lo scontro di gioco.
2Occasione di lavoro
si definisce «occasione» ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività sportiva in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche dell'esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività. Esclude la «occasione di lavoro» solo il cosiddetto «rischio elettivo», ovvero l’infortunio causato da una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessitata dal lavoro
3Lesione
’alterazione fisica o psichica del lavoratore dalla quale deriva una menomazione assoluta o parziale, temporanea o permanente.
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L'assicurazione copre la PARTITA ma anche le sedute di ALLENAMENTO ed ogni altra attività che lo sportivo contrattualmente è obbligato ad effettuare, ivi compreso il TRAGITTO CASA-LAVORO-CASA.

COSA DEVO FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

IL CALCIATORE DEVE DARE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA SOCIETÀ. Lo sportivo professionista, come tutti i lavoratori dipendenti assicurati, deve comunicare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche lieve.

COSA DEVE FARE LA SOCIETÀ?
  1. Denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile entro tre giorni;
  2. Presentare la denuncia, entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico.
  3. (dal 12 ottobre 2017, a soli fini statistici) Comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i datirelativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro dialmeno un giorno, escluso quello dell'evento.
COSA MI SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO?

COSA MI SUCCEDE IN CASO DI INFORTUNIO?

 

Diritto all’esenzione del ticket per ricevere cure mediche e chirurgiche a carico del SSN, compresi accertamenti clinici. Rimborso di determinati farmaci necessari alla guarigione.

Obiettivo: miglior recupero possibile dell'integrità psicofisica.

 

 

ATTENZIONE!

ATTENZIONE: il diritto a ricevere le prestazioni INAIL si prescrive nei 3 anni e 150 giorni dall'evento. Nel caso di successivo aggravamento è possibile chiedere l’indennizzo del danno biologico, l’adeguamento dell’indennizzo in capitale già concesso o la costituzione della rendita entro 10 anni dalla data dell’infortunio.
 

COSA MI SUCCEDE DOPO L’INFORTUNIO?


 
AGGRAVAMENTO
 

In caso di inabilità temporanea [postumi inferiori al 6%] o di danno biologico [tra il 6% e il 15%] o di rendita ottenuta [+15%] può essere riconosciuto un aggravamento nelle condizioni mediche. L’aggravamento viene misurato in punti percentuali che si sommano ai punti già ottenuti. Con i punti eventualmente riconosciuto per aggravamento si può raggiungere la soglia del danno biologico o quella della rendita per inabilità permanente.

Nel caso in cui l'assicurato sia affetto da menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo derivanti da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa. La rendita può essere oggetto di revisione del grado da parte dell’INAIL o su iniziativa dell’Istituto (revisione attiva) o del lavoratore (revisione passiva) che, in entrambi in casi, è sottoposto ad accertamenti medico-legali, il cui esito può essere di conferma, aumento o diminuzione del grado precedentemente riconosciuto

 

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